Il disegno di legge costituzionale in questione, passato quasi inosservato ai media generalisti, è stato approvato in prima deliberazione dal Senato in data 9 giugno 2021. Il documento, che propone la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente, risulta di sicuro interesse in quanto concorre a costituire l’impianto giuridico per una tutela efficace dell’interesse ambientale e, di volta in volta, consentirà un più equo bilanciamento con tutti gli altri interessi che oggi figurano richiamati tra i principi fondamentali della Costituzione italiana.
Rimane tuttavia ancora della strada da percorrere. Le leggi che hanno natura costituzionale devono essere approvate da ciascun ramo del Parlamento (in assemblea plenaria o da parte della commissione competente deliberante) in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, la seconda delle quali richiede almeno la maggioranza assoluta dei componenti, oltre ad eventuale referendum.
Siamo comunque nella direzione giusta in quanto, come è noto, l’ambiente non era neppure previsto nell’impianto originario della Costituzione del 1948, che si limitava a riconoscere e proteggere il paesaggio all’articolo 9. Solo con la riforma costituzionale del 2001, l’ambiente trova una sua posizione in Costituzione. Un riconoscimento che non è sicuramente all’altezza dell’importanza che rivestirà la materia soprattutto ai giorni nostri, all’indomani dell’attenzione che il legislatore comunitario ha voluto porre sulla materia ambientale, ad esempio con la pubblicazione del noto “pacchetto” di direttive sull’economia circolare del giugno 2018; infatti, attualmente, per l’Italia l’ambiente figura come ultima voce nell’elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato all’interno del titolo V, parte II, articolo 117 della Costituzione.
Per un interesse “diffuso” come quello ambientale - così considerato dalla dottrina, cioè appartenente ad una pluralità indeterminata di soggetti tutti connotati dal fatto di essere semplicemente cittadini - oggi esiste la possibilità di acquisire il giusto valore nell’ordinamento italiano, figurando fra i principi fondamentali raggruppati nei primi 12 articoli della Costituzione.
Intervenendo sull’articolo 9 della Costituzione, il disegno di legge propone di aggiungere il seguente comma: “[la Repubblica] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Quindi, subito dopo la tutela della cultura, della ricerca, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, si intende richiamare l’ambiente, anche con riferimento al principio dello sviluppo sostenibile, declinato nella tutela dell’interesse all’ambiente delle future generazioni.
Nell’ipotesi di approvazione del testo del disegno di legge, il comma 2 dell’articolo 41 aggiunge altri elementi di interesse, considerando la salute e l’ambiente quali fattori che limiterebbero le modalità di esercizio dell’attività economica qualora quest’ultima potesse arrecare danno, mentre al comma 3 dello stesso articolo 41, si vorrebbe prevedere che anche le finalità ambientali possano indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica, unitamente ai fini sociali già previsti nella versione vigente della disposizione.
In attesa del compimento dell’iter di approvazione, si possono richiamare alcune considerazioni che accomunano le posizioni espresse da importanti costituzionalisti sull’argomento e avvalorate dalla giurisprudenza. Prima fra tutte l’ipotesi di tendenziale preminenza degli interessi ambientali di fronte a quelli economici. Indirizzo, quest’ultimo, già elaborato da una parte della giurisprudenza amministrativa (si veda, ad esempio, TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 13 febbraio 2012, n. 73, secondo cui “la gerarchia dei valori delineata a livello costituzionale comporta la prevalenza dell’interesse ambientale rispetto all’interesse economico, pur rilevante”).
Non vi è dubbio che il riconoscimento dell’interesse ambientale fra i principi fondamentali della Costituzione italiana chiamerà spesso il legislatore al difficile compito di prevedere impostazioni regolatorie che garantiscano il delicato equilibrio fra la tutela dell’interesse in oggetto e la libera iniziativa economica. Un esempio su tutti, il bilanciamento fra l’esigenza di semplificazione amministrativa dei regimi autorizzatori per rendere il business sempre più rapido – argomento questo delicato e di attuale importanza – che dovrà necessariamente consentire l’implementazione degli standard di salvaguardia ambientale e di sostenibilità.
Link: Proposta di disegno di legge
Di seguito, la nuova versione degli articoli 9 e 41 della Costituzione nell’ipotesi di approvazione del disegno di legge in tema di tutela ambientale.
Articolo 9
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Rapporti economici
Articolo 41
“L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
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